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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006

INDICE

chudere cartella Capo I - Disposizioni generali
Art. 01 - Oggetto della legge
Art. 02 - Ambito soggettivo
Art. 03 - Elenco regionale
Art. 04 - Requisiti minimi per l'iscrizione
Art. 05 - Affidamento a terzi
chudere cartella Capo II- Iscrizione nell'elenco regionale
Art. 06 - Soggetti destinatari
Art. 07 - Procedura di iscrizione
Art. 08 - Iscrizione con riserva
Art. 09 - Obblighi conseguenti all'iscrizione
chudere cartella Capo III- Funzioni di controllo e vigilanza
Art. 10 - Funzioni di controllo
Art. 11 - Obblighi di comunicazione
Art. 12 - Procedure di controllo
chudere cartella Capo IV- Provvedimenti sanzionatori
Art. 13 - Cancellazione dall'elenco
Art. 14 - Sanzioni pecuniarie
chudere cartella Capo V- Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 - Regolamento di attuazione
Art. 16 - Norma transitoria
Art. 17 - Disposizioni finanziarie

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 25.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 43.

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Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 44.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 46.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.