Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Capo V
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 15
- Regolamento di attuazione(17)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento contenente le disposizioni organizzative e procedurali di attuazione.
Art. 16
- Norma transitoria
1. Decorsi trecentosessantacinque giorni (8) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 15 , i laboratori individuati dall' articolo 2 , che non risultano iscritti nell'elenco non possono effettuare analisi ai fini dell'autocontrollo.
Art. 17
- Disposizioni finanziarie
1. Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitate dalla Regione mediante l'UPB 322 "Altre entrate" del bilancio regionale.
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.