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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006

Capo II
- Iscrizione nell'elenco regionale
Art. 06
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 1, ma possano documentare l’avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. (12)

Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

Art. 07
- Procedura di iscrizione
3. La procedura di iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 3 , è disciplinata dal regolamento previsto dall' articolo 15 , che individua ed indica, tra altro, la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda; tale documentazione deve in ogni caso comprovare il rispetto dei requisiti minimi di cui all' articolo 4
4. Le spese derivanti dalla procedura di iscrizione nell'elenco regionale sono a carico del responsabile del laboratorio secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.
5. Il regolamento di cui all' articolo 15 definisce i criteri e le modalità di quantificazione dell'importo dovuto per l'iscrizione nell'elenco regionale ai sensi del comma 4.
Art. 08
- Iscrizione con riserva
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 4 , i laboratori che non risultino accreditati possono essere iscritti con riserva nell'elenco regionale di cui all' articolo 3 , previa acquisizione di idonea documentazione attestante l'avvio delle procedure finalizzate al conseguimento dell'accreditamento ai sensi dello stesso articolo 4
2. I responsabili dei laboratori di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare alla competente struttura regionale, entro e non oltre diciotto (9)

Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 47.

mesi dalla data di iscrizione con riserva nell'elenco, l'avvenuto conseguimento dell'accreditamento ai sensi dell' articolo 4
3. In mancanza della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine previsto, la competente struttura regionale provvede alla cancellazione dall'elenco del laboratorio interessato, senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione con riserva.
3 bis Il responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.(15)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

4. La procedura per l'iscrizione con riserva e la documentazione necessaria sono previste e disciplinate con il regolamento di cui all' articolo 15
Art. 09
- Obblighi conseguenti all'iscrizione
1. Il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco di cui all' articolo 3 , è tenuto, anche ai fini della consultazione da parte degli utenti, a rendere disponibile presso la sede del laboratorio medesimo l'elenco delle specifiche prove o gruppi di prove accreditati.
2. Il responsabile del laboratorio, fermi restando gli obblighi di cui all' articolo 11 , garantisce il tempestivo aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, a seguito di qualsiasi eventuale variazione in relazione alle singole prove o gruppi di prove accreditati al momento dell'iscrizione nell'elenco.
2 bis. I dati relativi all’iscrizione nell’elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari. (5)

Comma inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 27.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 25.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 43.

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Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 44.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 46.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.