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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 01
- Oggetto della legge
1. La presente legge istituisce l'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Essa disciplina i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale, i controlli finalizzati al mantenimento dei requisiti medesimi, nonché i provvedimenti conseguenti e le relative sanzioni amministrative.
Art. 02
- Ambito soggettivo
1. La presente legge si applica:
a) ai laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari;
b) ai laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
Art. 03
- Elenco regionale
1. All'elenco regionale istituito dalla presente legge, di seguito indicato come "elenco", sono iscritti i laboratori di cui all' articolo 2 , che risultino conformi ai criteri generali ed ai requisiti minimi previsti dall' articolo 4
2. L'iscrizione all'elenco è condizione obbligatoria ai fini dell'esercizio delle attività di autocontrollo da parte dei laboratori individuati dall' articolo 2
3. Alla gestione dell'elenco provvede la struttura regionale competente, assicurandone tempestivamente i relativi aggiornamenti, anche con riferimento alle eventuali cancellazioni a richiesta degli interessati.
4. La struttura di cui al comma 3, provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; provvede altresì a rendere disponibile l'elenco sul sito ufficiale della Regione, aggiornandolo tempestivamente al fine di garantire l'accesso a tutti i cittadini interessati.
5. Copia dell'elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione al ministeri interessati. (1)

Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

Art. 04
- Requisiti minimi per l'iscrizione
1. I laboratori individuati ai sensi dell' articolo 2 , al fine di acquisire l'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 3 , devono risultare conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e devono essere accreditati, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa. (2)

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

2. Nell'ambito dei requisiti di cui al comma 1, i laboratori che svolgono attività analitiche anche su matrici diverse da quelle alimentari sono tenuti a garantire per tutto l'iter analitico una differenziazione della gestione dei campioni che escluda la possibilità di commistioni o contaminazioni.
Art. 05
- Affidamento a terzi
1. I laboratori iscritti nell'elenco possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, previa apposita comunicazione alla competente Azienda unità sanitaria locale ai fini del controllo previsto dall' articolo 10 , comma 2.
2. I laboratori di cui al comma 1, sono obbligati a garantire il possesso dei requisiti di cui all' articolo 4 da parte del laboratorio affidatario ed a consentire l'accesso dei competenti organi di controllo alla documentazione relativa, ivi compresa quella inerente ai lavori svolti ed all'esperienza maturata.
2 bis. I laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano gli esiti di queste ultime con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 15. (11)

Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 44.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 25.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 43.

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Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 44.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 46.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.