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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Capo II
- Piscine pubbliche, private aperte al pubblico o private ad uso collettivo
Art. 7
- Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente alle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), e contengono i criteri per la gestione ed il controllo ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
Art. 8
- Caratteristiche generali delle piscine
1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 e, limitatamente alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli. (9)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 2.

2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all' articolo 9 . Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale. (9)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 2.

3. Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all' articolo 5.
4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
4 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), l’area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l’obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua. (10)

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 2.

5. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Art. 9
- Requisiti igienico-sanitari dell'acqua
1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea.
2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina.
3. Le acque utilizzate nell'impianto di piscina sono classificate nel modo seguente:
a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l'alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;
b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con i bagnanti.
4. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e precisati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
5. L'Azienda unità sanitaria locale può consentire per l'acqua di approvvigionamento una deroga ai parametri chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
6. L'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell’ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l’apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l’autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. (11)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 3.

6 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. (12)

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 3.

7. La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
8. La Regione favorisce l'adozione di sistemi a basso impatto ambientale nella gestione delle piscine; il regolamento regionale di cui all' articolo 5 definisce le caratteristiche di tali impianti e le forme di incentivazione.
Art. 10
- Regolamento interno della piscina
1. All'ingresso dell'impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell'impianto e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
1 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:
a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;
b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;
c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell’area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5;
d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all’articolo 16 comma 2. (13)

Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 4.

Art. 11
- Responsabile della piscina
1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il responsabile della piscina:
a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 ;
c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all' articolo 16 ;
d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 e nelle procedure di autocontrollo.
Art. 12
- Dotazione del personale
1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati:
a) l'assistente ai bagnanti;
b) l'addetto agli impianti tecnologici.
2. L'assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
4. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
5. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti.
6. Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati. (14)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 5.

7. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
7 bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all’esperienza consolidata dell’operatore e alla valutazione del rischio dell’impianto. (15)

Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 5.

Art. 13
- Autorizzazione
1. Il titolare della piscina presenta tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP) (1)

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 40.

la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto al comune in cui ha sede l'impianto per le piscine pubbliche, le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), numeri 1) e 3).
2. Il comune, previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente che verifica la conformità dell'impianto con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , rilascia l'autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel regolamento comunale di cui all' articolo 6 , e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, è comunicato l'eventuale diniego della autorizzazione.
4. Il comune comunica tempestivamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.
Art. 14
1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta allo SUAP una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il comune ove ha sede l'impianto esercita, avvalendosi dell'azienda USL competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli esterni operati dall'azienda USL siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell'attività dell'impianto.
4. Il SUAP comunica immediatamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.
Art. 15
- Controlli
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'azienda USL.
Art. 16
- Controlli interni
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.
5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile è a disposizione dell'azienda USL per un periodo di due anni.
6. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione alla azienda USL, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.
Art. 17
- Controlli esterni
1. I controlli sono effettuati dall'azienda USL, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 , sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.
2. L'azienda USL competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 , dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'azienda USL può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al comune.
Art. 18
- Sanzioni
1. I titolari delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), che esercitano l'attività senza l'autorizzazione di cui all' articolo 13 , o senza la SCIA (7)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 19.

di cui all' articolo 14 , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.
2. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all'autocontrollo di cui all' articolo 16 , commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 bis) (16)

Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 6.

i responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali dell'impianto piscina indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 o nella presente legge, (16)

Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 6.

sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall'azienda USL.
5. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive del personale di assistenza ai bagnanti durante l'orario di apertura ai sensi dell' articolo 12 , comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00; tale sanzione non si applica alle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), numero 2), nel caso in cui non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti.
6. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l'impianto di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi:
a) mancato svuotamento dell'acqua delle piscine ai sensi dell' articolo 9 , comma 7;
b) mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all' articolo 10 ;
c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina indicata nel regolamento interno di cui all' articolo 10.
7. Ferma restando l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica, nel caso in cui sia applicata la sanzione amministrativa di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a trenta giorni.
8. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni è di competenza delle aziende USL.
10. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.
Art. 19
- Norme transitorie e deroghe
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016. (3)

Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81, art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23, art. 1.

1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1. (17)

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 7.

3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015. (18)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 7.

4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale. (18)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 7.


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.