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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Definizione
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.
2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.
Art. 2
- Finalità
1. La Regione Toscana intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza.
Art. 3
- Classificazione delle piscine
1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate (20)

Parole inserite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 52

;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
2. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
Art. 4
- Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina
1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
a) sezione pubblico;
b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attività ausiliarie.
2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 5
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all' articolo 16 ;
e) le deroghe ai sensi dell' articolo 9 , comma 5;
f) le deroghe ai sensi dell' articolo 19 , comma 3.
1 bis. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma 3. (8)

Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 1.

Art. 6
- Regolamento comunale
1. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 5 , ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge ed al regolamento regionale.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.