Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006
Capo IV
- Norme finanziarie e finali
Art. 11
- Norme finanziarie
1. IL DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio. (12)
2. Con la legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse alle missioni e programmi di spesa (13) di competenza.
Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 45/2003 e abrogazione della l.r. 40/2003
1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l' articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - Contributi finanziari
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all'articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)."
2. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore zootecnico, è abrogata la legge regionale 4 agosto 2003, n. 40 (Interventi regionali a favore del settore zootecnico).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.