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Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006

Capo II
- Attuazione degli interventi
Art. 3
- Ambito degli interventi
1. Gli interventi possono riguardare:
a) la ricerca e i servizi alle imprese, ed in particolare:
1) l'innovazione di prodotto e di processo;
2) il trasferimento dell'innovazione e lo sviluppo della ricerca per favorire la crescita, la qualificazione e la sostenibilità delle attività agricole e rurali;
3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione; (3)

Numero così sostituito con l.r. 22 dicembre 2009, n. 26, art. 57.

3bis) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori. (2)

Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.

b) lo sviluppo produttivo agricolo e rurale, nell'ambito dell'integrazione tra attività economiche e territorio, ed in particolare:
1) la creazione di nuove imprenditorialità, l'agevolazione del passaggio generazionale e lo sviluppo dell'occupazione;
2) l'ammodernamento delle aziende e lo sviluppo della multifunzionalità;
3) lo sviluppo di forme associative;
4) lo sviluppo delle forme di commercializzazione da parte delle imprese agricole, privilegiando le forme associative;
5) lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;
6) lo sviluppo della qualità, della tracciabilità e della sicurezza alimentare dei prodotti;
7) il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione rurale;
8) il sostegno alle azioni per la tutela dell'ambiente e della biodiversità;
9) il sostegno alle azioni per la tutela del paesaggio;
9 bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio; (2)

Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.

c) l'equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare:
1) la capitalizzazione;
2) il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni creditizie, anche mediante l'attivazione e la partecipazione ad appositi strumenti di garanzia;
3) l'innovazione finanziaria.
Art. 4
- Tipologie degli interventi
1. Gli interventi sono attuati, in particolare, mediante le seguenti tipologie di aiuti:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) concessione di premi e indennità;
d) concessione di indennizzi per calamità naturali, avversità atmosferiche e danni alla produzione agricola;
e) concessione di garanzia;
f) finanziamento agevolato;
g) bonus fiscale;
h) partecipazione al capitale;
Art. 5
- Disposizioni generali per l'attuazione degli interventi
1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea, in particolare ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione della Commissione 28/C, del 1 febbraio 2000, e alle ulteriori norme e orientamenti che assumano rilievo in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda, o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall'intervento.
3. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni il soggetto interessato è tenuto a prestare idonea fideiussione.
Art. 6
- Procedimenti e moduli organizzativi
1. I procedimenti attuativi perseguono gli obiettivi di semplificazione e snellimento amministrativo.
2. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c) della Sito esternolegge 15 marzo 1997, n. 59 ) nonché tramite gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata.
3. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi individuano l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento e determinano:
a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
b) la tipologia del procedimento;
c) i soggetti beneficiari;
d) le aree di applicazione;
e) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;
f) la intensità degli aiuti;
g) le modalità di erogazione;
h) gli obblighi dei beneficiari;
i) le modalità di controllo;
j) le revoche e le sanzioni;
k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.
4. La gestione degli interventi è:
b) affidata alle agenzie regionali operanti in materia secondo la rispettiva legge istitutiva o a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano le esigenze di gestione unitaria a livello regionale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.

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Numero così sostituito con l.r. 22 dicembre 2009, n. 26 , art. 57.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.

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Note soppresse.

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Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 64.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.