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Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73

Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2006

Art. 3
- Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese cooperative
1. La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonché le attività volte a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l'attività di appositi Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative, di seguito denominati CAIC.
2. Ai fini dell'accreditamento regionale i CAIC, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 3.

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Articolo abrogato con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.