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Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73

Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2006

Art. 11
1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.
2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all’erogazione dei servizi con le modalità e nei limiti della normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.
3. Nell’ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l’accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 3.

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Articolo abrogato con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.