Menù di navigazione

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. (69)

Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19, comma 2.

(71)

Regolamento regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12 gennaio 2005

Art. 4
Consulta ittica regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:
a) dal dirigente regionale competente;
b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato. (50)

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3.

2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università. (51)

Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;
b) alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale; (8)

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 79.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.