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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti, aziende ed altri organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto.
Art. 2
- Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest’ultima, e resiste alle stesse. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per i successivi gradi del procedimento.
3. L’Avvocato generale (2)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.

può disporre la promozione di azioni o la resistenza in giudizio relativamente ad una pluralità di controversie con analogo contenuto, anche con provvedimento a carattere generale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente del Consiglio regionale nei casi previsti dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) (2)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.

, rappresentano in giudizio l'amministrazione regionale.
5. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.
Art. 3
- Attribuzioni dell'Avvocatura regionale
1. L'Avvocatura regionale provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e dei soggetti di cui all' articolo 1
2. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato, da parte della Regione e degli enti di cui all' articolo 1 , è ammesso nei soli casi di impossibilità di avvalersi dei professionisti appartenenti all'Avvocatura regionale, per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.
3. L'Avvocatura regionale, inoltre:
a) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
b) esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia;
c) esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nonché quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all’articolo 1; (3)

Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 23.

d) provvede all'assunzione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti di amministratori e dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti di ufficio.
Art. 3 bis
1. All’Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.
2. L’Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all’amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
Art. 4
- Compensi professionali
1. L’Avvocato generale (5)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 25.

individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali è disposta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all' articolo 1 competono alla Regione e rientrano nel regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.
Art. 5
- Relazione al Consiglio regionale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso, presentata dall’Avvocato generale. (6)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 26.

Art. 6
- Abrogazioni
1. La legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura regionale) è abrogata.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.