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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 5
- Relazione al Consiglio regionale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso, presentata dall’Avvocato generale. (6)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 26.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.