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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 2
- Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest’ultima, e resiste alle stesse. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per i successivi gradi del procedimento.
3. L’Avvocato generale (2)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.

può disporre la promozione di azioni o la resistenza in giudizio relativamente ad una pluralità di controversie con analogo contenuto, anche con provvedimento a carattere generale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente del Consiglio regionale nei casi previsti dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) (2)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.

, rappresentano in giudizio l'amministrazione regionale.
5. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.