Menù di navigazione

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 3 bis
1. All’Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.
2. L’Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all’amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.