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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 3
- Attribuzioni dell'Avvocatura regionale
1. L'Avvocatura regionale provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e dei soggetti di cui all' articolo 1
2. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato, da parte della Regione e degli enti di cui all' articolo 1 , è ammesso nei soli casi di impossibilità di avvalersi dei professionisti appartenenti all'Avvocatura regionale, per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.
3. L'Avvocatura regionale, inoltre:
a) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
b) esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia;
c) esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nonché quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all’articolo 1; (3)

Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 23.

d) provvede all'assunzione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti di amministratori e dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti di ufficio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.