Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 5
- Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.
2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:
a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'Sito esternoarticolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'Sito esternoarticolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). (82)

Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45, art. 2.

c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al Sito esternodecreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 1990, n. 39 , da ultimo modificato dalla Sito esternolegge 30 luglio 2002, n. 189 .
3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali. (83)

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45, art. 2.

4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse. (84)

Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2019, n. 45, art. 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.