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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 22
- Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività
1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale (16)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 7.

ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;
c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

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Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.