Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Capo I
- Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, con la presente legge, disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione.
2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 2
- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato:
a) ha carattere di universalità;
b) promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale;
c) promuove l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati;
d) valorizza l'autonomia delle comunità locali, tutelando i comuni minori, i territori montani ed insulari.
2. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato, in conformità con i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, compete alla Regione ed agli enti locali.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato.
4. Al perseguimento delle finalità del sistema integrato concorrono anche altri soggetti pubblici o privati.
Art. 3
- Principi del sistema integrato
1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:
a) rispetto della libertà e dignità della persona;
b) garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione della differenza di genere;
c) valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona;
d) perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili;
e) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;
f) prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;
g) sostegno all'autonomia delle persone con disabilità (92)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 78.

e non autosufficienti;
h) valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
i) partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); (10)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 23.

j) sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali.
2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:
a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;
b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale;
c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore di cui all' articolo 17 ;
d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le associazioni degli utenti e dei consumatori.
3. La Regione e gli enti locali attivano specifiche procedure di concertazione finalizzate alla ricerca di convergenze per la individuazione e la determinazione degli obiettivi e dei contenuti degli atti attuativi previsti dalla presente legge.
Art. 4
- Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Il sistema integrato assicura l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione , così come definiti dall' Sito esternoarticolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. Il piano integrato sociale regionale di cui all' articolo 27 definisce, sulla base del fabbisogno rilevato:
a) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, nell'ambito delle risorse trasferite, di cui all' articolo 45 , comma 1;
b) le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio toscano, nell'ambito delle risorse regionali.
3. L'attuazione in ambito zonale del piano integrato sociale regionale avviene sulla base delle caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonché della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, ed è definita negli atti di programmazione locale di cui all' articolo 29 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.