Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 36 bis
1. I comuni svolgono l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, mediante convenzione o unione di comuni, in conformità alle disposizioni del capo IV del titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le disposizioni medesime che fanno riferimento agli ambiti territoriali si intendono riferite agli ambiti delle zone-distretto.
2. Le funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 11, comma 3, sono esercitate con le modalità previste dall'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , oppure attraverso le società della salute con le modalità di cui all'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 .
3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata, nelle forme previste dalla presente legge, gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.
4. La disciplina dell’accesso alle prestazioni è adottata con regolamenti unitari, attinenti rispettivamente all’esercizio associato di cui al comma 1 e di cui al comma 2. Se l’ente responsabile dell’esercizio associato è l’unione di comuni, ai sensi del comma 1, all’adozione dei regolamenti provvede l’unione medesima.
5. Fino alla stipulazione della convenzione di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 66/2008 sono assegnate alle aziende unità sanitarie locali, che le gestiscono direttamente secondo le indicazioni della conferenza zonale dei sindaci.
6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare all’incentivazione dell’esercizio associato di cui al comma 2.
7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può determinare una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all’attività di programmazione locale di cui all’articolo 35, comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.