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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

Disciplina del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,, supplemento n. 40, del 7 marzo 2005

Capo II
- Prestazioni
Art. 74
- Prestazioni
1. Le prestazioni del servizio sanitario sono erogate, di norma, nei presìdi di cui all' articolo 72 ; possono essere inoltre erogate, in conformità alle norme vigenti o in esecuzione di specifici accordi con gli organismi interessati, in sedi diverse, quali scuole ed altre strutture educative pubbliche, istituti giudiziari di prevenzione, custodia, detenzione, pena, rieducazione e recupero, residenze collettive e comunitarie, recapiti domiciliari, veicoli attrezzati per i vari tipi di trasporto sanitario, luoghi di lavoro ed altri spazi di relazione tra operatori ed utenti.
2. L'azienda unità sanitaria locale assicura agli assistiti l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli di assistenza del piano sanitario e sociale integrato regionale; (188)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 80.

dentro un quadro di principi di massima trasparenza e circolarità di informazione (530)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 76.

per tali prestazioni l'azienda unità sanitaria locale si fa carico degli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, determinate dalla normativa nazionale e regionale.
3. Gli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione previste, fanno carico, per i cittadini residenti nelle altre aziende unità sanitarie locali della Regione, a queste ultime, e per gli altri utenti, agli appositi fondi di compensazione per la mobilità interregionale o internazionale, secondo le procedure e le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private o di soggetti privati, sulla base delle disposizioni delle normative regionali e statali vigenti.
5. La Regione, nell'ambito degli obiettivi di controllo della spesa, anche al fine di far fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle aziende sanitarie, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'articolo 13 del decreto delegato, può prevedere:
a) la maggiorazione delle vigenti quote di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa;
b) l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita.
Art. 74 bis
Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi (531)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 77.

1. I sistemi di prenotazione devono essere uniformi a livello regionale al fine di fornire all’utente la disponibilità all’accesso alla prestazione necessaria sia su base temporale che territoriale in funzione della circolarità dell’informazione, trasparenza e immediatezza.
2. Le possibili posizioni libere per le prestazioni sono comunicate immediatamente e associate a sistemi di registrazione di ogni eventuale variazione alle liste formatesi.
Art. 75
- Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni erogate nei presìdi del servizio sanitario regionale, è subordinato, di norma, alla prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale, fatte salve le prestazioni connesse alle attività di emergenza urgenza, quelle relative ai trattamenti sanitari obbligatori, quelle di prevenzione, nonché quelle previste dalle disposizioni statali e regionali vigenti.
2. L'accesso all'assistenza farmaceutica è disciplinato dalle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto delegato; le modalità di fruizione delle prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto delegato.
2 bis. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, le aziende sanitarie avviano, anche in forma sperimentale, iniziative tese a garantire ai cittadini residenti in Toscana, l’apertura oltre il normale orario, di almeno un presidio sanitario per provincia, per almeno una sera la settimana e almeno due domeniche ala mese, per alcuni servizi diagnostico specialistici anche al fine di ridurre le liste d’attesa. (532)

Comma prima aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 78, ed ora abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 20.

Art. 76
- Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private
1. Gli strumenti regionali della programmazione sanitaria e sociale integrata(189)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

determinano, sentite le organizzazioni rappresentative di riferimento, i criteri sulla base dei quali le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale, fatte salve le normative vigenti in relazione agli organismi di volontariato e di privato sociale; tali criteri tengono conto, in particolare:
a) del grado di copertura del fabbisogno;
b) degli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni;
c) dell'esistenza di particolari condizioni di disagio operativo o di condizioni di critica accessibilità;
d) dei vincoli di carattere economico.
2. L'azienda unità sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'articolo 8 del decreto delegato; la Giunta regionale determina tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta regionale e tenuto conto della complessità organizzativa della struttura in relazione a i criteri di cui al comma 1, lettera b).
3. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1, determina le modalità operative per l'omogenea realizzazione sul territorio regionale dei rapporti di cui al comma 2.
4. Al fine di una corretta informazione degli assistiti, l'azienda unità sanitaria locale cura la tenuta di elenchi delle strutture che erogano prestazioni in forma diretta, con l'indicazione delle prestazioni fruibili; l'azienda unità sanitaria locale ha l'obbligo di assicurare la massima diffusione di tali elenchi.
5. L'istituzione privata è tenuta ad informare gli assistiti dell'esistenza dei rapporti di cui al comma 2, indicando in apposito elenco le prestazioni fruibili in forma diretta.
6. Per l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da parte delle strutture private si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati), che regola l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche erogate in regime di ricovero ospedaliero; le predette prestazioni specialistiche ambulatoriali sono individuate sulla base delle disposizioni degli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata(189)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

regionale.
Art. 76 bis
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale.
2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
b) prevenzione;
c) profilassi internazionale;
d) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
e) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
3. Il FSE consente anche l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).
4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.
5. L’accesso e la consultazione del FSE avvengono con gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal d.p.c.m. 178/2015.
7. Il d.p.c.m. 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.
8. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i dati e i documenti integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 178/2015. Adotta altresì, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche integrative del medesimo d.p.c.m. nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9. Le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e socio-sanitario regionale che prendono in cura l’assistito.
10. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le finalità di cui al comma 2, lettera a), può essere effettuata solo con il consenso dell’assistito, secondo modalità individuate dal d.p.c.m. 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
11. L’accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.c.m. 178/2015.
12. Le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c), sono perseguite dalla Regione senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel d.p.c.m. 178/2015.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 4.

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Note soppresse.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo vedi l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 6. La Corte si è pronunciata, nuovamente sull'articolo 59 come interpretato, in via incidentale con Sito esternosentenza n. 86 del 4 aprile 2008 dichiarando infondate le questioni sollevate. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza 181 del 5 maggio Sito esterno2006 ha dichiarato infondata la questione sollevata nei confronti dell'articolo.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 16.

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Comma prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 18.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 13.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 51.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 54.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 10; ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015 , n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 57.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 14, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 58.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 15, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 17, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 60, ed ora così sostituito conl.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 19.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22. Precedentemente all'abrogazione, la Corte costituzionale si era pronunciata, con Sito esternosentenza n. 181 del 5 maggio 2006 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo.

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Frase abrogata con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 16, poi sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 89; infine così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 70 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 63. .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 64.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 5.

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Parole prima sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 6; e poi parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 15, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 4. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 25; ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2023, n. 41, art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 26; poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 5. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 19.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 34.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36; ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 45.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 47; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 48.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 49, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Nota soppressa.

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Numero prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 52; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 53, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 64. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Note soppresse.

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Alinea così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 59.

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Capo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 61.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 62.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 69.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 70,ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 73.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 75.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 76; poi l'articolo è abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 83.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Parole soppresse con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90, ed ora così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 91.

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Nota soppressa.

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Capoverso soppresso con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 96.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 99.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 100.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 101.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 102.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 103.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 104.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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L'allegato così sostituito dall'art. 144 bis, inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106.

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 18.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10.

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 12; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 79; poi sostituito con l.r. 20 luglio 2003, n. 29, art. 60 ; infine così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 71 .

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 15.

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Note soppresse.

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L'allegato A è stato prima modificato con del. c.r. 10 febbraio 2010, n. 18, poi modificato con del. c.r. 28 settembre 2010, n. 69, ed ora così modificato con del. c.r. 25 febbraio 2015, n. 14.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 12.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 59.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 129. Infine comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 36.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 3.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 7.

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Nota soppressa.

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In relazione agli organi sanitari si veda quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 119.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 130.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 62, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 .

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 70.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 15.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma inserito sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 30.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 31, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 32, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 38 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 33, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 33.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 34.

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Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’ articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’ articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 3; e poi abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 11.

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Parola inserita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 5.

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Vedi la l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 6 – Norme di prima applicazione.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 11.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 17.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 32.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 33.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47; poi abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 53.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 57.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 58.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 60.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 61.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 64.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 69.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 70.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 76.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 77.

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Comma prima aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 78, ed ora abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 80.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 30.

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Allegato così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 17; ed ora così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 3; poi soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma aggiunto l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 13 .

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Parola così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 24 .

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Articolo prima inserito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 25 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 75 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 51 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 57.

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 15 e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019 , n. 3, art. 61 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 20 .

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Nota soppressa.

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Per la fase transitoria vedasi l' art. 142 undecies .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 59 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 60 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 1.

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Articolo così sostituito c on l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 art. 51 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art.49.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 51.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 1 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 4 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 63 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 10 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 66 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 12 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 67 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 69 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 70 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 77 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.