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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

Disciplina del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,, supplemento n. 40, del 7 marzo 2005

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Art. 32
1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono individuati nell'allegato A alla presente legge.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, salvo quanto previsto nelle disposizioni del capo III bis del titolo V.
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Capo IV bis
Art. 50 bis
1. Sono organi degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni (785)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 62.

:
a) il direttore generale;
b) il consiglio di indirizzo e verifica;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale;
e) il collegio di direzione.
Art. 50 ter
1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale:
a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS;
b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Al direttore generale dell’IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall’articolo 39.
Art. 50 quater
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall’articolo 40, comma 10.
Art. 50 quinquies
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 9 del d.lgs. 288/2003.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L’atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRRCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
Art. 50 sexies
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale. (786)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64.

3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
Art. 50 septies
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 288/2003.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. (787)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65.

Art. 50 octies
1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall’articolo 40 ter.
2. La composizione del collegio di direzione di cui all’articolo 40 ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.
3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/1992.
Art. 50 novies
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:
a) la sede legale dell’istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.
Art. 50 decies
Funzioni di supporto tecnico amministrativo (779)

Articolo inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 11.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell’ESTAR.
2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all’ESTAR e alla Regione.
Art. 50 undecies
Abrogato.
Art. 50 bis
1. Sono organi degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni (785)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 62.

:
a) il direttore generale;
b) il consiglio di indirizzo e verifica;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale;
e) il collegio di direzione.
Art. 50 ter
1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale:
a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS;
b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Al direttore generale dell’IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall’articolo 39.
Art. 50 quater
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall’articolo 40, comma 10.
Art. 50 quinquies
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 9 del d.lgs. 288/2003.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L’atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRRCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
Art. 50 sexies
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale. (786)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64.

3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
Art. 50 septies
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 288/2003.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. (787)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65.

Art. 50 octies
1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall’articolo 40 ter.
2. La composizione del collegio di direzione di cui all’articolo 40 ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.
3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/1992.
Art. 50 novies
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:
a) la sede legale dell’istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.
Art. 50 decies
Funzioni di supporto tecnico amministrativo (779)

Articolo inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 11.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell’ESTAR.
2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all’ESTAR e alla Regione.
Art. 50 undecies
Abrogato.
3 bis.
7.
Art. 64 bis
- Rapporto di lavoro del responsabile di zona(153)

Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.

1. L’incarico di responsabile di zona può essere conferito a un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in particolare: (495)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

:
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; (496)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati; (496)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;
d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale. (496)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

d bis) uno specialista ambulatoriale interno con incarico da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale. (552)

Lettera aggiunta con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 10.

2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, (497)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile.
2 bis. Non è consentita la nomina a direttore di zona per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni. (498)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

3. Il trattamento economico del direttore di zona è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL. (499)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell’anzianità.
5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 64 ter
Abrogato.
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1 bis.
2 bis.
2.
3.
3 bis.
8.
1.
2.
2.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo vedi l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 6. La Corte si è pronunciata, nuovamente sull'articolo 59 come interpretato, in via incidentale con Sito esternosentenza n. 86 del 4 aprile 2008 dichiarando infondate le questioni sollevate. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza 181 del 5 maggio Sito esterno2006 ha dichiarato infondata la questione sollevata nei confronti dell'articolo.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 16.

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Comma prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 18.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 13.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 51.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 10; ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015 , n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 57.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 14, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 15, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 17, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 60, ed ora così sostituito conl.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22. Precedentemente all'abrogazione, la Corte costituzionale si era pronunciata, con Sito esternosentenza n. 181 del 5 maggio 2006 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase abrogata con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 16, poi sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 89; infine così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 63. .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 64.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 5.

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Parole prima sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 6; e poi parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 15, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 4. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 25; ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2023, n. 41, art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 26; poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 5. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 19.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 34.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36; ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 45.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 47; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 48.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 49, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Nota soppressa.

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Numero prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 52; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 53, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 64. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Note soppresse.

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Alinea così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 59.

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Capo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 61.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 62.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 69.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 70,ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 73.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 75.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 76; poi l'articolo è abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 83.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Parole soppresse con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90, ed ora così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 91.

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Nota soppressa.

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Capoverso soppresso con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 96.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 99.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 100.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 101.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 102.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 103.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 104.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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L'allegato così sostituito dall'art. 144 bis, inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106.

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 18.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10.

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 12; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 79; poi sostituito con l.r. 20 luglio 2003, n. 29, art. 60 ; infine così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 71 .

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 15.

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Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'allegato A è stato prima modificato con del. c.r. 10 febbraio 2010, n. 18, poi modificato con del. c.r. 28 settembre 2010, n. 69, ed ora così modificato con del. c.r. 25 febbraio 2015, n. 14.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 12.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 59.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 129. Infine comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 36.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 3.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 7.

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Nota soppressa.

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In relazione agli organi sanitari si veda quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 119.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 130.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 62, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 .

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 70.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 15.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma inserito sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 30.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 31, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 32, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 38 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 33, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 33.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 34.

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Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’ articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’ articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 3; e poi abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 11.

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Parola inserita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 5.

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Vedi la l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 6 – Norme di prima applicazione.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 11.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 17.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 32.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 33.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47; poi abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 53.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 57.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 58.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 60.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 61.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 69.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 70.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 76.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 77.

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Comma prima aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 78, ed ora abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 80.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 30.

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Allegato così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 17; ed ora così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 3; poi soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma aggiunto l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 13 .

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Parola così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 24 .

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Articolo prima inserito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 25 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 75 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 51 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 57.

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 15 e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019 , n. 3, art. 61 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 20 .

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Nota soppressa.

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Per la fase transitoria vedasi l' art. 142 undecies .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 59 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 60 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 1.

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Articolo così sostituito c on l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 art. 51 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art.49.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 51.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 1 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 4 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 63 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 10 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 66 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 12 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 67 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 69 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 70 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 77 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.