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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 16
1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 65/2014 (117)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 , (117)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis ed all’articolo 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 65/2014 ; (117)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici (118)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

fino a complessivi 100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;
f) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
g) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale .
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 .

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.2.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.5.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio, n. 24, art 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.18.

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Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.19.

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Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 21.

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L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 10.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 116.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 43.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 48.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 12.

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Nota soppressa.

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. Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 14.

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Comma così sostituito ccon l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 16.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 52 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 54.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5, comma 1.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 2.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.