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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Capo II
- Programmazione ed organizzazione regionale
Sezione I
- Programmazione regionale
Art. 5
- Sistema della programmazione regionale
1. Il sistema della programmazione in materia di energia è costituito da:
a) il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) (39)

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 8.

di cui all’articolo 3, lettera h), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale); (149)

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 22.

b) i provvedimenti attuativi del PAER (40)

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 8.

di cui all’articolo 3 bis della l.r. 14/2007 , adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione; (150)

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 22.

c) il documento di monitoraggio e valutazione.
Art. 6
- Programmazione regionale in materia di energia (41)

Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 9.

1. Il PAER (42)

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 9.

, sulla base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica.
2. Il PAER (43)

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 9.

, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle persone e delle imprese, della salvaguardia dell'ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato, definisce in particolare:
a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;
b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;
c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008); (33)

Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11, art.1.

c bis ) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l’individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);(34)

Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11, art.1.

(108)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 4.

d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;
f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;
g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie.
6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.(45)

Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 9.

Art. 7
- Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER (56)

Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 19.

Abrogato.
Art. 8
- Governo del territorio in funzione di attività energetiche
1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le amministrazioni competenti tengono conto specificamente:
a) dell'impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente legge;
b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal PAER; (46)

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 10.

c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PAER (46)

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 10.

per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla l.r. 65/2014 , tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici). (109)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 5.

a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia;
c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
c bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia. (110)

Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 5.

4. Se i progetti degli impianti di cui all'articolo 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 41 della l.r. 65/2014 . (111)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 5.

5. Qualora i progetti di impianti di cui all' articolo 10 , comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 65/2014 (111)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 5.

e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ), così come modificato dall' articolo 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 .
Sezione II
- Organizzazione regionale in materia di energia
Art. 9
- Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell'energia (57)

Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 116.

Abrogato.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 .

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.2.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.5.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio, n. 24, art 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.18.

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Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.19.

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Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 21.

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L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 10.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 116.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 43.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 48.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 12.

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Nota soppressa.

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. Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 14.

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Comma così sostituito ccon l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 16.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 52 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 54.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5, comma 1.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 2.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.