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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Capo I
- Ambito e finalità della disciplina
Art. 1
- Oggetto
1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e della Sito esternolegge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l'uso dell'energia.
2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle norme di attuazione di essa deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa comunitaria vigente nella materia.
Art. 2
- Finalità
1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i seguenti obiettivi:
a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l'obiettivo del contenimento dei costi per le utenze;
b) compatibilità delle attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute;
c) razionalizzazione della produzione;
d) razionalizzazione degli usi energetici anche in funzione di risparmio energetico;
e) promozione delle fonti rinnovabili;
f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;
h) prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste.
h bis) promozione della transizione ecologica nell’ambito dello “European Green Deal”, contenuto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final), anche in coerenza con le politiche delineate nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”; (158)

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 4.

h ter) promozione dello sviluppo e attivazione di forme di azione collettiva e di economie collaborative, quali le comunità energetiche dei cittadini (CEC) e le comunità di energia rinnovabili (CER), quali punti focali della transizione energetica e una sicura opportunità per la creazione di nuovi modelli di Green Economy basati sulla generazione distribuita, il localismo energetico ed il contrasto alla povertà energetica, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e del Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE). (158)

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 4.

2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 3
1. La Regione:
a) promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 22;
b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell'articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;
c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale). (37)

Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 6.

d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all'articolo 14; (61)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 27.

(104)

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 1.

e) esercita le funzioni connesse alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d); (61)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 27.

e bis) esercita le funzioni connesse alla procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera d); (62)

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 27.

f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);
g) approva i regolamenti sull'efficienza energetica in edilizia di cui all'articolo 23 sexies;
h) gestisce il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter;
h bis) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera e); (105)

Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 1.

h ter) esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applica le relative sanzioni; (134)

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 1.

h quater) organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti, (159)

Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 5, comma 1.

l’archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica; (134)

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 1.

h quinquies) applica le sanzioni di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1; (134)

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 1.

h sexies) organizza e promuove le attività di tenuta e aggiornamento del registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 284, comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006 ; (160)

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 5, comma 2.

i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell'articolo 24;
l) può individuare limiti di efficienza energetica nell'esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all'articolo 25;
m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all'articolo 30;
n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;
p) approva l'autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 38;
q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all'articolo 39;
r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;
s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).
1.bis. A decorrere dalla data indicata all’articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), la Regione si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere h), h quater) e h sexies), (161)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 5, comma 3.

nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere h bis) e h ter). (135)

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 1.

Art. 3 bis
1. Le province riportano nel proprio piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, di cui all’articolo 8, comma 2. (106)

Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 2.

Art. 3 ter
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
b) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3; (65)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 29.

b bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi di cui all’articolo 16 bis), comma 4; (66)

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 29.

b ter) esercitano le funzioni connesse alle comunicazioni di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; (66)

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 29.

c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alle lettere b), b bis) e b ter); (67)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 29.

d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;
e) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico; (138)

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 2.

e bis) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23 bis, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica; (139)

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 2.

e ter) applicano la sanzione amministrativa di cui all’ Sito esternoarticolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005 , relativamente agli edifici ubicati nel territorio di competenza. (162)

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 6.

h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 35 , commi 6 e 8;
m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3; (107)

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 3.

n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).
Art. 4
- Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali
1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi. (38)

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 7.

2. Per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative a livello interregionale e nazionale, la Regione promuove intese con le altre regioni ai sensi dell' Sito esternoarticolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed accordi in sede di Conferenza Stato - Regioni e di Conferenza Unificata, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato - città ed autonomie locali).
3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di programmazione per la localizzazione e realizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì conto delle indicazioni dei piani territoriali di coordinamento delle province interessate e, qualora le previsioni siano difformi da quanto in essi previsto, promuove il coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario coordinamento.
4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione, comunque denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia il relativo atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di formazione delle proprie decisioni.
5. La Regione può subordinare l'atto di intesa di cui al comma 4 alla stipula dell'accordo di cui all' articolo 26 , comma 2.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 .

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.2.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.5.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio, n. 24, art 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.18.

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Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.19.

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Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 21.

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L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 10.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 116.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 43.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 48.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 12.

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Nota soppressa.

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. Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 14.

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Comma così sostituito ccon l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 16.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 52 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 54.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5, comma 1.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 2.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.