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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo VIII
- Rimborsi
Art. 21
- Rimborsi di somme erroneamente corrisposte
1. Il contribuente può richiedere la restituzione di somme per tributi o sanzioni amministrative tributarie erroneamente corrisposte.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 relativamente alle tasse automobilistiche regionali, l'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.
3. Il rimborso delle somme erroneamente corrisposte a titolo di tassa automobilistica regionale o delle relative sanzioni deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
4. Per i tributi regionali erroneamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 12,00.
5. Il contribuente, per il tributo erroneamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.