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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo VII
- Prescrizione e decadenza
Art. 19
- Termini
1. Il termine per l'accertamento dei tributi regionali, con l'eccezione della tassa automobilistica regionale, si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo, nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione.
2. Il termine per l'accertamento relativo alle tasse automobilistiche regionali si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
3. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'articolo 8 si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
4. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
5. Se la notificazione è stata effettuata, nei termini di cui al comma 4, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.
Art. 20
- Termini per l'esecutività dei ruoli per i tributi regionali
1. ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4.
2. Ai ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3, 5 e 6.
3. I ruoli coattivi relativi a tributi regionali ed a somme dovute a titolo di sanzioni tributarie devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di cui all'articolo 8 e l'atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.