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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo VI
- Riscossione
Sezione I - Rateizzazioni
Art. 15
- Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione
1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare il pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale. (5)

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67, art. 6.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni. (6)

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67, art. 6.

6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
Art. 16
- Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.
2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale. (7)

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67, art. 7.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale prima dell'inizio della procedura esecutiva (4)

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all'Sito esternoarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni. (8)

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67, art. 7.

6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito. (8)

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67, art. 7.

Art. 17
- Effetti della decadenza
1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, o dell'articolo 16, comma 6, non può essere concessa una successiva rateazione precedentemente al decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.
Sezione II - Riscossione coattiva
Art. 18
- Riscossione coattiva delle entrate tributarie
1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal Sito esternoTitolo II del d.p.r. 602/1973 e successive modifiche.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.