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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Sezione IV - Autotutela dell'amministrazione regionale
Art. 13
- Autotutela
1. Il dirigente competente in materia di tributi può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi o sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione regionale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.
3. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame dell'atto in sede di autotutela.
4. Alle memorie sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la modifica dell'atto impositivo.
5. La presentazione delle memorie non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
6. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'Sito esternoart. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 ).
7. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di parte, volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo o sanzionatorio definitivo per avvenuto decorso dei termini di impugnazione, non costituisce atto impugnabile di cui all'Sito esternoarticolo 19 del d.lgs. 546/1992 .

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.