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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Sezione I - Accertamento
Art. 7
- Avviso Bonario
1. L'ufficio regionale può, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario regionale di cui all'articolo 22 e dell'archivio regionale di cui all' articolo 2 , comma 2, lettera b), della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
3. L'avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.
Art. 8
- Avviso di accertamento
1. Il recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tributo è effettuato mediante l'emissione di un avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente competente in materia di tributi.
2. L'avviso di accertamento contiene:
a) gli estremi delle disposizioni di legge violate;
b) la motivazione dell'accertamento del tributo;
c) l'indicazione della base imponibile;
d) la determinazione del tributo dovuto;
e) la quantificazione degli interessi moratori, se dovuti, e delle spese di notifica;
f) le modalità di estinzione del debito tributario;
g) i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.
3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso di accertamento salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Nei casi in cui unitamente al recupero del tributo sono irrogate sanzioni amministrative tributarie si applica l'articolo 11.
Art. 8 bis
- Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi regionali
Art. 8 ter
1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima l. 160/2019.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.