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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo IV
- Accertamento e Sanzionamento
Sezione I - Accertamento
Art. 7
- Avviso Bonario
1. L'ufficio regionale può, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario regionale di cui all'articolo 22 e dell'archivio regionale di cui all' articolo 2 , comma 2, lettera b), della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
3. L'avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.
Art. 8
- Avviso di accertamento
1. Il recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tributo è effettuato mediante l'emissione di un avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente competente in materia di tributi.
2. L'avviso di accertamento contiene:
a) gli estremi delle disposizioni di legge violate;
b) la motivazione dell'accertamento del tributo;
c) l'indicazione della base imponibile;
d) la determinazione del tributo dovuto;
e) la quantificazione degli interessi moratori, se dovuti, e delle spese di notifica;
f) le modalità di estinzione del debito tributario;
g) i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.
3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso di accertamento salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Nei casi in cui unitamente al recupero del tributo sono irrogate sanzioni amministrative tributarie si applica l'articolo 11.
Art. 8 bis
- Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi regionali
Art. 8 ter
1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima l. 160/2019.
Sezione II - Sanzionamento
Art. 9
- Normativa applicabile
1. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nel Sito esternodecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'Sito esternoart. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ), nel Sito esternodecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Dis posizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'Sito esternoart. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ) e nel Sito esternodecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione della sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'Sito esternoarticolo 3, Sito esternocomma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ) e successive modifiche.
Art. 10
- Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, purché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, Sito esternodel d.lgs. 472/1997 e successive modifiche.
Art. 11
- Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo le procedure di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, commi 1 e 2, Sito esternodel d.lgs. 472/1997 e successive modifiche.
2. Nei casi in cui la sanzione amministrativa tributaria è irrogata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 472/1997 , l'atto di contestazione deve indicare anche gli elementi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, per il recupero delle somme eventualmente dovute a titolo di tributo.
3. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997 ; la cartella di pagamento deve contenere gli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g). (2)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

Sezione III - Notificazioni
Art. 12
- Modalità di notifica degli atti e ripetibilità delle spese
1. La notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni è eseguita tramite il servizio postale, secondo le procedure previste dall'Sito esternoarticolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), oppure mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. (13)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 15.

2. La notificazione degli atti individuati al comma 1 può inoltre essere eseguita con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. (14)

Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 58.

3. Le spese per la notifica sono a carico del destinatario dell'atto notificato.
Sezione IV - Autotutela dell'amministrazione regionale
Art. 13
- Autotutela
1. Il dirigente competente in materia di tributi può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi o sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione regionale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.
3. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame dell'atto in sede di autotutela.
4. Alle memorie sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la modifica dell'atto impositivo.
5. La presentazione delle memorie non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
6. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'Sito esternoart. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 ).
7. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di parte, volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo o sanzionatorio definitivo per avvenuto decorso dei termini di impugnazione, non costituisce atto impugnabile di cui all'Sito esternoarticolo 19 del d.lgs. 546/1992 .

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.