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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo III
- Garante del contribuente regionale
Art. 5
- Garante del contribuente regionale
1. E' istituito il Garante del contribuente regionale, di seguito indicato anche come Garante.
2. Il Difensore civico della Regione Toscana esercita le funzioni di Garante del contribuente regionale, relativamente ai tributi regionali, con i poteri e le facoltà previste nella legge regionale istitutiva.
Art. 6
- Funzioni del Garante
1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.
2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.
3. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio, informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.
4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.