Menù di navigazione

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo X
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 25
1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:
2. Per le fattispecie di cui all’articolo 9, comma 1, i termini di prescrizione e di decadenza previsti rispettivamente per l’accertamento del tributo e per l’erogazione delle sanzioni decorrono dalla data del verbale dal quale risulta l’esistenza della discarica, dell’abbandono,dello scarico o del deposito.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.