Menù di navigazione

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo I
- Oggetto della legge
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale ed in attuazione della Sito esternolegge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), detta disposizioni generali in materia di tributi di competenza della Regione.
2. In particolare, la presente legge:
a) disciplina il diritto di interpello;
b) istituisce il Garante del contribuente regionale;
c) disciplina le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali;
d) disciplina i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;
e) istituisce il sistema informativo tributario regionale.
Art. 1 bis
Tutela dell’affidamento e della buona fede (15)

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 3.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.