Menù di navigazione

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 2
- Diritto di interpello
1. Nei casi in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa tributaria regionale o la cui applicazione sia di competenza regionale, ciascun contribuente può presentare all'amministrazione regionale circostanziata e specifica istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente prima di dare attuazione alla disposizione normativa oggetto di interpello o di aver posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.