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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Sito esternod.p.r. 327/2001 .
Capo II
- Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione
Art. 2
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all’articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
3. Costituiscono altresì autorità espropriante:
a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2012 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 79/2012;
b) l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.
4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:
a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) la Regione.
Art. 3
- Delega di funzioni espropriative della Regione (2)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 2.

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:
a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) ai consorzi di bonifica;
2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato:
a) per singoli interventi;
b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.
Art. 4
- Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica (10)

Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 10.

Abrogato.
Art. 5
- Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria
1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'Sito esternoarticolo 45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.
Capo III
- Ufficio per le espropriazioni
Art. 6
- Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti
1. La Regione e (3)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 3.

gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuano l'ufficio per le espropriazioni, il quale svolge tutte le funzioni che la vigente normativa attribuisce all'autorità espropriante.
1 bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione. (4)

Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 3.

2. Gli enti locali possono assolvere l'obbligo di cui al comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge.
3. La Regione, (3)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 3.

gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o convenzione con l'ente medesimo.
Art. 6 bis
Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità (5)

Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 4.

1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1 bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1.
Capo IV
- Disposizioni sul procedimento espropriativo
Art. 7
- Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (10)

Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 10.

Abrogato.
Art. 8
- Comunicazione dell'avviso di procedimento per l'apposizione di vincoli espropriativi (10)

Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 10.

Abrogato.
Art. 9
- Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (10)

Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 10.

Abrogato.
Art. 10
- Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio
1. Oltre ai casi previsti dall'Sito esternoarticolo 22, comma 2, del d.p.r. 327/2001 , il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) (6)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 5.

previste dai piani o programmi regionali.
2. Oltre ai casi previsti dall'Sito esternoarticolo 22 bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001 , il decreto che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, può essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla l.r. 35/2011 (6)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 5.

previste dai piani o programmi regionali.
Art. 10 bis
Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione (7)

Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 6.

1. Nei casi di cui all’articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.
2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.
3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.
Art. 11
- Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio
1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell'autorità espropriante ed a spese del beneficiario dell'esproprio. L'autorità espropriante provvede successivamente a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.
Capo V
- Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio
Art. 12
- Spese per la procedura di esproprio
1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l'espropriazione è effettuata.
Art. 13
- Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio
1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal Sito esternod.p.r. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante i messi comunali e provinciali.
Capo VI
- Edificabilità di fatto e misure compensative
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
- Misure compensative nei casi di cessione volontaria (10)

Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 10.

Abrogato.
Capo VII
- Commissione provinciale espropri
Art. 16
- Commissione provinciale espropri
1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all'Sito esternoarticolo 41 del d.p.r. 327/2001 .
2. La Commissione espropri è composta da
a) Presidente della provincia, che la presiede;
b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
d bis) un tecnico esperto in materia di espropri (11)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41.

dipendente della Regione e da essa designato; (8)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 7.

d ter) un tecnico (12)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41.

esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato; (8)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 7.

e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.
5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.
6. Fino all'istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall'Sito esternoarticolo 41 del d.p.r. 327/2001 .
Art. 17
- Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri
1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare
a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
b) la misura dell'indennità spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 50,00 per ciascuna seduta;
c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.
2. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l'assegnazione del personale necessario.
3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in egual misura tra tutte le province.
Capo VIII
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
- Disposizione finanziaria
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all'unità previsionale di base (UPB) n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007.
2. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.
3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per competenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità);
Art. 20
- Norma transitoria
1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risultino già apposti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 20 bis
Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 47/2016 (9)

Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 8.

1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all’articolo 10, commi 7 e 9, e all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.