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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 3
- Delega di funzioni espropriative della Regione (2)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 2.

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:
a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) ai consorzi di bonifica;
2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato:
a) per singoli interventi;
b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.