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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 10
- Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio
1. Oltre ai casi previsti dall'Sito esternoarticolo 22, comma 2, del d.p.r. 327/2001 , il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) (6)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 5.

previste dai piani o programmi regionali.
2. Oltre ai casi previsti dall'Sito esternoarticolo 22 bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001 , il decreto che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, può essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla l.r. 35/2011 (6)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 5.

previste dai piani o programmi regionali.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.