Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 6 bis
Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità (5)
1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1 bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.