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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 1
- Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Sito esternod.p.r. 327/2001 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.