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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

INDICE

espandere cartella Capo I - Disposizioni generali
espandere cartella Capo II - Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione
espandere cartella Capo III- Ufficio per le espropriazioni
chudere cartella Capo IV - Disposizioni sul procedimento espropriativo
Art. 7 - Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
Art. 8 - Comunicazione dell'avviso di procedimento per l'apposizione di vincoli espropriativi
Art. 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 10 - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio
Art. 10 bis - Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione
Art. 11 - Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio
espandere cartella Capo V - Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio
espandere cartella Capo VI - Edificabilità di fatto e misure compensative
espandere cartella Capo VII - Commissione provinciale espropri
espandere cartella Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.