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Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Note del Redattore:

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La legge è stata modificata con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). “, successivamente abrogata con l.r. 28 maggio 2008, n. 32 “Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 98.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 99.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.