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Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73

Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2006

Art. 13
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettere a), b), c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziate nel bilancio di previsione 2006.
2. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera d) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla l.r. 32/2002 , stanziate nel bilancio di previsione 2006.
3. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera e) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005 , stanziate nel bilancio di previsione 2006.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4 bis. Nel biennio 2020 ¬ 2021 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.190.000,00, (12)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5.

cui si fa fronte:
a) per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021
c bis) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", di cui euro 210.967,00.00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" ed euro 89.033,00 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.(13)

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5.

(11)

Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3, poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4.

4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 640.000,00;
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00. (10)

Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3, e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 3.

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Articolo abrogato con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.