Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73

Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2006

Art. 1
1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 4 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell’impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d’impresa, in grado di contribuire all’evoluzione del modello socio-economico regionale.
2. A tal fine la Regione:
a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d’impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell’occupazione, sia giovanile, sia femminile;
b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell’attività svolta;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.
3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attività tese:
a) all’acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;
b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.