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Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 72

Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 4 gennaio 2006

Art. 1
1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole “
dalla Giunta regionale
” sono sostituite dalle parole “
dal Presidente della Giunta regionale
”.
2. Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera h bis):
h bis) un rappresentante esperto nelle discipline del benessere e bio-naturali.
”.
3. Al comma 2, dopo le parole “
al comma 1
” sostituire con le seguenti parole “
lettere g), h) e h bis), sono designati dalle rispettive associazioni o comitati.
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:
5. bis La commissione regionale di bioetica resta in carica per la durata della legislatura regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.