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Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Titolo IV
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 41
- Interventi in materia di personale
1. Nel triennio 2006-2008 è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento delle somme stanziate per il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999), sia ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL del comparto delle Regioni - Autonomie Locali, area della dirigenza, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999) in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.
2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per gli anni 2006-2008 gli importi relativi all'anno 2005, determinati dall ' articolo 18 della l.r. 43/2002 , delle integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale appartenente alla categoria D e di euro 412.570,04 per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.
3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 41 bis
- Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale (20)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

1. Al fine di sostenere i processi di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale"), e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, a decorrere dal 2006 le risorse previste dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle autonomie locali) sono incrementate di euro 300.000,00, comprensivi degli oneri riflessi.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008:
Anno 2006
In diminuzione
UPB 741" Fondi - spese correnti ", euro 300.000,00
In aumento
UPB 711 " Funzionamento della struttura regionale - spese correnti", euro 300.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 42
- Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a. (29)

Articolo abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29.

Abrogato.
Art. 43
- Partecipazione della Regione alla società Logistica Toscana - Società Consortile a responsabilità limitata
1. Per il perseguimento degli obiettivi di potenziamento della intermodalità nel trasporto delle merci e di sostegno all'innovazione della logistica specificati negli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire una partecipazione di maggioranza nella società "Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata", di seguito denominata Società, con sede in Firenze, già costituita dalle camere di commercio e da Unioncamere Toscana.
2. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1, sono definite con apposita legge regionale.
3. Per il conferimento al capitale sociale è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
4. Al fine di contribuire al funzionamento della Società è autorizzata l'erogazione della somma annuale di euro 120.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008; agli oneri previsti a carico degli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 44
- Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus
1. Per l' anno 2006 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus, con sede presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell'esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2006."
Art. 45
- Oneri per l'adesione della Regione al Centro Moda
1. Al fine di dare continuità al sostegno di specifiche iniziative di sviluppo, promozione e valorizzazione del settore della moda, la Regione aderisce all'associazione senza scopo di lucro "Centro di Firenze per la moda italiana" e ne sostiene l'attività con un contributo ordinario annuo di euro 60.000,00 per gli anni 2006 2007 e 2008, e con un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 180.000,00 per l'anno 2006 e pari ad euro 60.000,00 per gli anni 2007 e 2008, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 46
- Interventi per lo sviluppo delle professioni
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di specializzazione in materia di professioni realizzate dalla Fondazione Giuliana Carmignani la Regione destina per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 400.000,00.
2. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 712 "Attività conoscitive, di ricerca, sistemi informativi e supporto generale dell'amministrazione - spese correnti" del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 bis
- Rimborso dell'anticipazione regionale erogata al Comune di Greve in Chianti per la realizzazione dell'impianto di gassificazione in località Testi (16)

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

1. In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 28 , comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), il comune di Greve in Chianti è autorizzato ad effettuare il rimborso del residuo dell'anticipazione concessa per la realizzazione dell'impianto di gassificazione in località Testi, pari a complessivi euro 758.920,90, in dieci rate semestrali con decorrenza 1° gennaio 2010, senza alcun onere di interessi.
Art. 46 ter
- Potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane (21)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione ed il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, la Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di una partecipazione azionaria pari al 51 per cento del capitale sociale nella società "Aerelba s.p.a.", con sede in Marina di Campo, tramite l'acquisto di azioni del valore nominale di euro 51,65 per un importo complessivo di euro 346.900,00.
2. Per le medesime finalità indicate al comma 1 è autorizzata la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla società "Seam - Società per l'Esercizio Aeroporto della Maremma s.p.a.", con sede in Grosseto, nella misura proporzionale alla quota posseduta, pari al 50 per cento del capitale sociale, per un importo complessivo di euro 53.100,00.
3. Per l'acquisizione della partecipazione azionaria e per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento "del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 quater
1. E' autorizzato per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), al fine di assicurare la realizzazione del processo di potenziamento ed adeguamento dei laboratori dell'Agenzia nel corso del presente esercizio.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto da parte dell' ARPAT.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, iscritto nell' UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 quinquies
- Interventi per il rilancio delle attività fieristiche e congressuali di Firenze Fiera s.p.a. (23)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

1. Per l'attivazione del piano industriale 2006-2008, finalizzato al rilancio della società "Firenze Fiera s.p.a." con sede in Firenze, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla predetta società nella misura, proporzionale alla quota posseduta, di 279.730 nuove azioni del valore nominale di euro 3,96 per complessivi euro 1.107.730,80.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 1.170.730,80 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 sexies
1. Al fine di assicurare la valorizzazione ed il potenziamento dell'offerta termale in Toscana, la Giunta Regionale è autorizzata all'acquisizione dell'aumento di capitale della società "Terme di Casciana s.p.a.", con sede in Casciana Terme, nella misura, proporzionale alla quota posseduta pari al 50 per cento del capitale sociale, di n. 323.705 nuove azioni del valore nominale di euro 3,51 per complessivi euro 1.136.204,55.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società è autorizzata la spesa di euro 1.136.204,55 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006."
Art. 46 septies
- Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (25)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

1. Per l'anno 2006 è istituito un apposito fondo di euro 200.000,00 per la copertura degli interessi dovuti per operazioni di anticipazione bancaria finalizzate a garantire la continuità dell'erogazione ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo intercorrente tra la concessione della cassa integrazione e l'effettiva erogazione da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai lavoratori in CIGS dipendenti in imprese interessate da procedure concorsuali ovvero in crisi aziendale aggravata da una situazione finanziaria ostativa all'anticipazione del trattamento di CIGS. I criteri e le modalità di gestione e organizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell' UPB 612 "Lavoro - spese correnti" del bilancio di previsione 2006.
Art. 47
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

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Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

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v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

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La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.