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Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Titolo III
- INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI
Capo I
- Realizzazione degli interventi
Art. 27
- Realizzazione degli interventi
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 di cui al capo II della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e successive integrazioni, sono attuati sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modificazioni.
2. Nei casi in cui la legislazione regionale vigente prevede piani e programmi settoriali e intersettoriali, gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nei medesimi strumenti di programmazione di cui possono costituire aggiornamento.
3. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, può rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine le variazioni fra le UPB relative agli interventi di cui al comma 1 sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Nell'ambito del rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento di cui all' articolo 16 della l.r. 49/1999 , la Giunta regionale illustra lo stato di avanzamento del programma pluriennale degli investimenti; la relazione dà conto, fra l'altro, degli indicatori di monitoraggio e di valutazione di ciascun intervento.
Capo II
- Sviluppo economico
Art. 28
- Interventi strutturali pubblici per l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale
1. Al fine di sostenere l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale, in particolare per il pretrattamento di carcasse animali, la produzione di energia per le aree rurali e la riconversione delle strutture agroindustriali trasferite dallo Stato, la Regione destina la somma complessiva di euro 10.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

" del bilancio di previsione 2006.
Art. 29
- Nuovi interventi a favore delle imprese
1. Per favorire lo sviluppo locale delle imprese la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 4.000.000,00 per attrezzare ecologicamente le aree industriali ed artigiane.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 512 "Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

" per euro 4.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.
Art. 30
- Integrazione interventi a favore delle imprese
1. Gli interventi a favore delle imprese previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 6.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 542 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - spese di investimento (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

" del bilancio di previsione 2006.
Art. 31
- Interventi a favore delle infrastrutture turistiche e commerciali
1. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture turistiche e commerciali la Regione destina per l'anno 2006 la somma complessiva di euro 7.000.000,00.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

turistiche e termali - spese di investimento" per euro 4.000.000,00 e UPB 534 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

commerciali - spese di investimento" per euro 3.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.
Art. 32
- Integrazione interventi per il rilancio dell'offerta termale
1. Gli interventi a favore del rilancio dell'offerta termale previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla l.r. 71/2004 , sono integrati della somma di euro 3.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Capo III
- Cultura
Art. 33
- Integrazione del programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali
1. Il programma pluriennale di investimento strategico (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

nel settore dei beni culturali, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 18 (Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2003), già integrato con legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) e con r. 71/2004 , è ulteriormente integrato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo IV
- Investimenti nel sistema dell'educazione e dell'istruzione
Art. 34
- Interventi per il sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica
1. La Regione destina la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per la complessiva somma di euro 6.000.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riservati agli enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche, e sono concessi in via prioritaria secondo l'ordine della graduatoria dei comuni in situazione di disagio di cui all' articolo 2 , comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 35
- Integrazione interventi di edilizia abitativa per studenti universitari
1. Gli interventi a favore dell'edilizia abitativa per studenti universitari, previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 43/2002 e successive integrazioni, sono ulteriormente integrati di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo V
- Investimenti in e-Toscana
Art. 36
- Integrazione interventi per il potenziamento delle infrastrutture telematiche
1. Gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

telematiche, previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 43/2002 e successive integrazioni, sono integrati della somma di euro 1.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo VI
- Interventi a favore della mobilità
Art. 37
- Integrazione interventi a favore della mobilità
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti a favore della mobilità di cui alla r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo VII
- Interventi a favore dell'ambiente
Art. 38
- Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche di cui alla r. 58/200 3, sono integrati della somma complessiva di euro 14.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2006, euro 6.000.000,00 per l'anno 2007 e euro 7.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 411 "Approvvigionamento idrico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 39
- Interventi per la valorizzazione ambientale del territorio toscano
1. Per incentivare la qualificazione ambientale del territorio toscano attraverso interventi innovativi finalizzati anche alla diminuzione dell'inquinamento dell'aria e del suolo, la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 2.000.000,00, per l'anno 2007 la somma di euro 5.000.000,00 e per l'anno 2008 la somma di euro 8.000.000,00. (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo VIII
- Investimenti nel sociale
Art. 40
- Integrazione interventi per lo sviluppo di strutture innovative per il sociale
1. Gli interventi per il settore sociale previsti nel programma pluriennale degli investimenti, approvato con risoluzione c.r. 18/2002, già integrato con leggi regionali finanziarie per il 2004, sono integrati della somma di euro 16.000.000,00 nel 2006 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

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Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

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v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

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La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.