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Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Titolo II
- DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA
Capo I
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)
Art. 13
1. Dopo l’articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente articolo 30 bis:
Art. 30 bis - Indebitamento delle Aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento previa autorizzazione regionale fino a un massimo di anni venti, unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 25 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alle stesse aziende.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate in rapporto alle finalità di cui al comma 1 a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.
4. In casi eccezionali, debitamente motivati nella deliberazione di autorizzazione di cui al comma 3, le aziende sanitarie possono essere autorizzate a contrarre l’indebitamento oltre i limiti cui al comma 1; in tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito tramite idonea integrazione della quota assegnata ai sensi degli articoli 25 e 26.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli Enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV).
”. (5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Capo II
- Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi)
Art. 14
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi), è sostituito dal seguente:
3. Il conferimento di beni immobili di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), è subordinato agli esiti della procedura di verifica dell’interesse culturale dei bene stessi, ai sensi dell’articolo 12 del medesimo d.lgs. 42/2002.
”. (6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

Capo III
- Disposizioni relative alle agenzie regionali
Art. 15
- Misure per il contenimento delle spese di funzionamento delle agenzie regionali
1. Per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di parte corrente, l'Agenzia regionale di sanità (ARS), l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) e l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) provvedono entro il 31 dicembre 2006, tramite la stipula di apposite convenzioni, alla gestione associata dei servizi amministrativi di supporto indicati al comma 2; a tale fine le agenzie individuano un ente capofila per ciascuna tipologia di servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono servizi amministrativi di supporto quelli concernenti:
a) l'approvvigionamento di beni e servizi;
b) l'organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale;
c) la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
d) la gestione delle procedure relative al pagamento delle competenze del personale.
3. Per il conseguimento delle medesime finalità indicate al comma 1, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), provvede entro il 31 dicembre 2006, tramite apposita convenzione ai sensi dell' articolo 101 , comma 5, della l.r. 40/2005 , ad affidare all'Ente per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV) competente per territorio, lo svolgimento dei servizi amministrativi di supporto individuati al comma 2, lettera a).
Capo IV -
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Capo V
- Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di ELR 05/70nti locali e di interesse locale-Delega delle funzioni amministrative agli Enti locali)
Art. 19
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - delega delle funzioni amministrative agli enti locali), è sostituita dalla seguente:
Capo VI
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.)
Art. 20
1. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) le parole: “
di lire 3.550.000.000
” sono sostituite dalle parole: “
di euro 2.631.894,34
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
6. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è aggiornato annualmente, a decorrere dall’anno 2007, sulla base dell’indice del costo della vita stabilito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
nell’ambito delle risorse stanziate alla UPB 142 “Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – spese correnti”.
”. (9)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Capo VII
- Disposizioni per la partecipazione della Regione al riparto di risorse finanziarie statali per l'incentivazione delle gestioni associate. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)
Art. 21
- Disposizioni per la partecipazione della Regione al riparto di risorse finanziarie statali per l'incentivazione delle gestioni associate
1. Al fine di consentire alla Regione Toscana di partecipare al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno all'associazionismo comunale, secondo quanto previsto dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio n. 873:
a) dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti temporali, previsti nel programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per la concessione dei contributi annuali relativi alle gestioni associate cui partecipino tutti i comuni del livello ottimale e di cui risultino responsabili comunità montane, unioni di comuni e circondari;
b) fino all'aggiornamento del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche al programma di cui alla lettera a), relative alla disciplina dei contributi di cui all' articolo 2 , comma 3, della l.r. 40/2001 , nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge stessa.
Art. 22
1. La rubrica dell’articolo 9 della l.r. 40/2001, è sostituita dalla seguente: “
Tipologia e misura dei contributi
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 40/2001 sono soppresse le seguenti parole:
Capo VIII
- Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
Art. 23
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è inserito il seguente comma 3 bis:
3 bis - Ai componenti la Commissione è attribuita un’indennità di presenza, oltre al rimborso
delle spese sostenute, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione; l’importo dell’indennità è determinato tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”. (11)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Art. 24
1. L’articolo 16 della l.r. 32/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Norme regolamentari
1. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4;
b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'articolo 11, comma 3;
c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'articolo 14.
”. (11)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Art. 25
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 32 /2003, è inserito il seguente articolo 17 bis:
Art. 17 bis - Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri finanziari relativi alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), si provvede con le risorse previste dalla unità previsionale di base (UPB) 262 “Azioni programmate di cui al PSR - spese correnti.
”. (11)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Capo IX
- Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana)
Art. 26
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana) le parole: “
di euro 1.580.000
” sono sostituite dalle parole: “
di euro 1.355.000,00
”. (12)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

(27)

Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R, in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21.

Capo IX bis
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) (18)

Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

Art. 26 bis
1. Dopo il capo IX bis della l.r. 70/2005 è inserito il seguente:
Art. 26 bis – Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserita la seguente lettera:
“d ter) interviene finanziariamente al fine si assicurare la continuità delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria”.
(19)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

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Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

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v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

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La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.