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Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

INDICE

espandere cartella Titolo I- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
espandere cartella Titolo II- DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA
espandere cartella Titolo III- INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI
espandere cartella Titolo III bis- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
chudere cartella Titolo IV- DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 41- Interventi in materia di personale
Art. 41 bis- Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale
Art. 42- Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a.
Art. 43- Partecipazione della Regione alla società Logistica Toscana - Società Consortile a responsabilità limitata
Art. 44- Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus
Art. 45- Oneri per l'adesione della Regione al Centro Moda
Art. 46- Interventi per lo sviluppo delle professioni
Art. 46 bis- Rimborso dell'anticipazione regionale erogata al Comune di Greve in Chianti per la realizzazione dell'impianto di gassificazione in località Testi
Art. 46 ter- Potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane
Art. 46 quater- Contributo straordinario all' ARPAT
Art. 46 quinquies- Interventi per il rilancio delle attività fieristiche e congressuali di Firenze Fiera s.p.a.
Art. 46 sexies- Offerta termale
Art. 46 septies- Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria
Art. 47- Entrata in vigore

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

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Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

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v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

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La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.