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Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 1
- Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole “
dalla Giunta regionale
” sono sostituite dalle parole “
dal Presidente della Giunta regionale
”.
Art. 2
1. Al comma 2 dell’articolo 13 le parole “
La Regione
” sono sostituite dalle parole “
La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime nel termine trenta giorni dalla richiesta,
”.
Art. 3
1. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:
4. L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile; il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è stipulato fra il Presidente della Giunta ed il direttore generale nominato nel termine di quindici giorni.
”.
Art. 4
1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 le parole “
la Giunta regionale
” sono sostituite dalle parole “
il Presidente della Giunta regionale
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. Ai membri del collegio sindacale è attribuita l’indennità prevista dall’articolo 3, comma 13, del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale; le modalità di computo della indennità sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
”.
Art. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 le parole “
la Regione
” sono sostituite dalle parole “
la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l’importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 6
- Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005
1. L' articolo 59 della l.r. 40/2005 va interpretato nel senso che gli incarichi indicati al comma 1 presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo, gli incarichi indicati al comma 2 presuppongono l'esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento.
Art. 7
1. Al comma 9 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 le parole “
dalla Giunta medesima
” sono sostituite dalle parole “
dal direttore generale della medesima direzione
”.
Art. 8
- Integrazione all'articolo 81 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 81 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
5. bis La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti della commissione, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l’importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente lettera g) bis:
g) bis un esperto delle medicine complementari designato dalla direzione generale “diritto alla salute e politiche di solidarietà”, sentiti i centri di riferimento regionali.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è abrogato.
3. Al comma 6 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 le parole “
o dalla data indicata al comma 4
” sono soppresse.
Art. 10
1. Al comma 4 dell’articolo 98 della l.r. 40/2005 le parole “
è attribuito un gettone di presenza
” sono sostituite dalle parole “
è corrisposta una indennità di presenza
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, prevedendo un importo maggiore della indennità per i componenti dell’ufficio di presidenza; gli importi delle indennità sono determinati tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 11
- Integrazione all'articolo 99 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 99 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:
1. bis La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici locali; gli importi della indennità sono determinati tenuto conto dei criteri individuati dall’articolo 98, comma 5.
”.
Art. 12
1. Il comma 4 dell’articolo 103 della l. r. 40/2005 è abrogato.
Art. 13
1. Il comma 2 dell’ articolo 104 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) approvare i programmi annuale e pluriennale di attività;
b) approvare la relazione annuale sull’attività svolta;
c) esprimere parere sugli atti di bilancio di cui all’articolo108;
d) esprimere parere sui regolamenti di cui all’articolo 103, comma 1, lettera c).
”.
Art. 14
1. Il comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 40/2005 le parole “
dalla Regione
” sono sostituite dalle parole “
dal Consiglio regionale
”.
Art. 15
2. Dopo l’articolo 106 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente articolo:
Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l’osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio.
”.
Art. 16
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:
1. bis Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Qualora, per l’esercizio delle proprie funzioni, gli ESTAV abbiano necessità di costituire organismi tecnico-professionali o gruppi di lavoro con la presenza di personale sanitario, il relativo personale è messo a disposizione dalle aziende di riferimento secondo forme e modalità disciplinate da specifici accordi.
”.
Art. 17
1. Il comma 1 dell’articolo 123 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, alla Giunta regionale ed alla conferenza dei sindaci; la conferenza dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci nel termine di quaranta giorni dalla ricezione.
”.
Art. 18
1. Il comma 6 dell’articolo 130 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. Le aziende sanitarie possono ricorrere all’accensione di anticipazioni con il loro cassiere nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo economico annuale.
”.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in euro 115.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e sono imputati per euro 75.000,00 alla U.P.B. n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) e per euro 40.000,00 alla UPB n. 265 (Servizi territoriali - spese correnti) del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2006 e 2007.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2006 e 2007:
Anno 2006
in diminuzione
UPB n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) per euro 40.000,00;
in aumento
UPB n. 265 (Servizi territoriali - spese correnti) per euro 40.000,00;
Anno 2007
in diminuzione
UPB n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) per euro 40.000,00;
in aumento
(Servizi territoriali - spese correnti) per euro 40.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.